LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4
ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)
Art. 2
Competenze della Regione
1.
La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:
a)
programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
b)
interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;
c)
promozione e sviluppo del turismo sociale e accessibile;
d)
interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;
e)
sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;
f)
sviluppo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, di un sistema informativo sulla ricettività, sulle attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive;
g)
sviluppo di un servizio di statistica del turismo, nell'ambito del sistema statistico regionale;
h)
organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e della loro segmentazione e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
i)
promozione di processi di digitalizzazione a sostegno dell'offerta turistica regionale;
l)
promozione dei processi di integrazione tra soggetti pubblici e privati;
m)
gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).
2.
Le modalità per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:
a)
la promozione di una rete digitale integrata accessibile per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
b)
l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del settore;
c)
la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali;
d)
le modalità e i contenuti della raccolta dei dati di cui alla lettera f) del comma 1.
3.
La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.