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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 5

NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE PRO LOCO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1981, N. 27 (ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI "PRO-LOCO")

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 2
Definizione ed ambito d'intervento
1. Ai fini della presente legge, per Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, si intendono le associazioni di promozione sociale che:
a) possiedano tutti i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo));
b) prevedano nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione del territorio e animazione turistica quali attività prevalenti dell'associazione.
2. Le Pro Loco operano di norma nell'ambito del territorio comunale o, preferibilmente attraverso accordi con le altre Pro Loco territorialmente interessate, entro l'ambito dell'Unione di Comuni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).
3. Le Pro Loco possono operare anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui hanno sede, nell'ambito di progetti ed interventi aventi valenza sovracomunale, di norma previo accordo con le Pro Loco territorialmente interessate.
4. Le Pro loco possono articolarsi in ambiti territoriali sub comunali, attraverso specifici comitati di iniziativa locali.

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