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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 5

NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE PRO LOCO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1981, N. 27 (ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI "PRO-LOCO")

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 3
Attività
1. L'attività delle Pro Loco è volta principalmente a:
a) valorizzare e promuovere il patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale ed ambientale del territorio, nonché i prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia locali;
b) incentivare un movimento turistico socialmente ed ambientalmente sostenibile, rispettoso dei beni comuni e del patrimonio materiale e immateriale della comunità locale;
c) gestire attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi turistici;
d) promuovere e sviluppare attività ricreative ed educative in ambito turistico, rivolte alla popolazione locale;
e) raccogliere e archiviare il patrimonio materiale ed immateriale della comunità locali.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente attraverso la cooperazione con l'associazionismo locale, le categorie produttive e gli Enti locali.

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