Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 5

NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE PRO LOCO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1981, N. 27 (ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI "PRO-LOCO")

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 5
Riconoscimento delle strutture associative delle Pro Loco
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'attività delle strutture associative delle Pro Loco maggiormente rappresentative a livello regionale, che svolgano per le stesse Pro Loco attività di coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza. La maggiore rappresentatività è determinata dalla presenza di una rappresentanza regionale e di comitati o sedi in tutte le province dell'Emilia-Romagna, a cui facciano capo un numero di Pro Loco non inferiore al 50 per cento di quelle operanti sul territorio di riferimento.
2. La Regione definisce forme di consultazione delle strutture associative delle Pro Loco di cui al comma 1 nella fase di organizzazione dell'offerta turistica regionale, e in generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con le strutture associative delle Pro Loco di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 relative a progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale.

Espandi Indice