Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 5

NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE PRO LOCO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1981, N. 27 (ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI "PRO-LOCO")

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 7
Bandi per contributi regionali
1. Le Pro Loco e le loro strutture associative, laddove ne possiedano i requisiti, accedono ai contributi destinati alle associazioni di promozione sociale nonché ad eventuali contributi destinati esclusivamente ad esse, ai sensi dall'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione degli ulteriori contributi di cui al comma 1, alle Pro Loco che presentino qualificati programmi relativi alle attività di cui all'articolo 3.
3. La Giunta regionale può erogare contributi alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, di cui all'articolo 5, per la realizzazione di progetti di portata interprovinciale.
4. La Giunta regionale può altresì erogare contributi alle strutture associative delle Pro Loco di rilevanza regionale, di cui all'articolo 5, per la realizzazione di progetti di portata regionale o interregionale, nonché per il sostegno a progetti di coordinamento delle Pro Loco e di formazione degli operatori degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti da esse gestiti.
5. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi di cui ai commi 3 e 4.

Espandi Indice