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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 5

NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE PRO LOCO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1981, N. 27 (ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI "PRO-LOCO")

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 8

(modificato comma 3 da art. 53 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2016-2018, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018 delle leggi di settore coinvolte. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, per gli esercizi finanziari 2016-2018 la Regione provvede con le risorse di cui al bilancio di previsione nell'ambito degli stanziamenti a valere sulla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28), Missione 7 - Turismo - Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - e sulla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 8 - Cooperazione e associazionismo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto ...dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).

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