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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 5

NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE PRO LOCO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1981, N. 27 (ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI "PRO-LOCO")

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 9
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall'articolo 6 e come queste abbiano contribuito al miglioramento dell'attività delle Pro Loco, evidenziando le eventuali criticità riscontrate;
b) l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 7 destinati alle Pro Loco, alle rappresentanze regionali ed alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, indicando altresì i risultati conseguiti.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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