LEGGE REGIONALE 05 maggio 2016, n. 6
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2015, N. 5 (DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO))
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 15 novembre 2022, n. 19
BOLLETTINO UFFICIALE n. 342 del 15 novembre 2022
Art. 1
Disposizioni generali
1.
Al Presidente, ai vicepresidenti e agli altri componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, disciplinata dalla
legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della
legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)), non compete alcun trattamento economico o gettone di presenza per l'esercizio delle loro funzioni. Tutti i componenti della Consulta prestano pertanto la propria attività a titolo di liberalità.
2.
Al fine di contenere le spese di funzionamento, le sedute della Consulta e del suo comitato esecutivo possono svolgersi in via telematica.