LEGGE REGIONALE 05 maggio 2016, n. 6
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2015, N. 5 (DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO))
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 15 novembre 2022, n. 19
BOLLETTINO UFFICIALE n. 342 del 15 novembre 2022
Art. 2
Attività dei componenti della Consulta
1.
Sulla base del disciplinare di cui all'articolo 4, comma 7, la competente struttura dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle spese di funzionamento della Consulta di cui all'
articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015, provvede direttamente alle spese nei casi indicati dalle lettere a), b) e c), fatto salvo quanto previsto dal comma 4:
a)
per la partecipazione dei componenti della Consulta alle sedute, formalmente convocate, della stessa e del suo comitato esecutivo, che si svolgono in Italia o all'estero;
b)
per la partecipazione dei componenti della Consulta ad incontri, convegni, seminari, riunioni e conferenze che si svolgono in Italia o all'estero;
c)
nei casi in cui i componenti della Consulta si recano in Italia o all'estero in rappresentanza della Consulta.
2.
Eventuali rimborsi spesa sono ammessi solo in via residuale su espressa autorizzazione del Presidente della Consulta sulla base dei criteri, modalità e limiti previsti dal disciplinare di cui all'articolo 4, comma 7.
3.
La competente struttura dell'Assemblea legislativa provvede altresì direttamente alle spese per l'organizzazione delle riunioni della Consulta e del suo comitato esecutivo e di eventuali altri incontri, convegni, seminari, riunioni e conferenze attinenti ai compiti della Consulta sia in Italia che all'estero.
4.
Le spese sostenute dal Presidente della Consulta e dal Vicepresidente eletto tra i Consiglieri regionali per la partecipazione alle sedute della Consulta e del suo comitato esecutivo, e per la partecipazione ad incontri, convegni, riunioni e conferenze, che si svolgano nella sede della Regione Emilia-Romagna o nel Comune di Bologna, sono coperte dal rimborso di cui all'articolo 8, commi 1 e 2,
della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea).
5.
Le spese di funzionamento della Consulta non possono eccedere gli stanziamenti indicati negli appositi capitoli del bilancio dell'Assemblea.