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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 05 maggio 2016, n. 6

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2015, N. 5 (DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO))

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 15 novembre 2022, n. 19

BOLLETTINO UFFICIALE n. 342 del 15 novembre 2022

Art. 3
Invitati residenti all'estero e nel territorio nazionale
1. Il Presidente della Consulta ed i Vicepresidenti, d'intesa tra loro, possono invitare persone esperte, o che comunque possano fornire un contributo utile alle attività della Consulta, a partecipare a singole sedute della Consulta medesima o del suo comitato esecutivo, nonché a partecipare ad incontri, convegni, seminari, riunioni e conferenze che si svolgono sia in Italia sia all'estero. Alla copertura delle spese per la partecipazione degli invitati si provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2.

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