LEGGE REGIONALE 05 maggio 2016, n. 6
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2015, N. 5 (DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO))
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 15 novembre 2022, n. 19
BOLLETTINO UFFICIALE n. 342 del 15 novembre 2022
Argomenti:
- Servizi sociali e interventi di solidarieta->
Altre disposizioni in materia di servizi sociali
INDICE
Art. 1 - Disposizioni generali
Art. 2 - Attività dei componenti della Consulta
Art. 3 - Invitati residenti all'estero e nel territorio nazionale
Art. 4 - Disciplina delle missioni
Art. 5 - Modifiche alla
legge regionale 27 maggio 2015, n. 5
Art. 6 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni generali
1.
Al Presidente, ai vicepresidenti e agli altri componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, disciplinata dalla
legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della
legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)), non compete alcun trattamento economico o gettone di presenza per l'esercizio delle loro funzioni. Tutti i componenti della Consulta prestano pertanto la propria attività a titolo di liberalità.
2.
Al fine di contenere le spese di funzionamento, le sedute della Consulta e del suo comitato esecutivo possono svolgersi in via telematica.
Art. 2
Attività dei componenti della Consulta
1.
Sulla base del disciplinare di cui all'articolo 4, comma 7, la competente struttura dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle spese di funzionamento della Consulta di cui all'
articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015, provvede direttamente alle spese nei casi indicati dalle lettere a), b) e c), fatto salvo quanto previsto dal comma 4:
a)
per la partecipazione dei componenti della Consulta alle sedute, formalmente convocate, della stessa e del suo comitato esecutivo, che si svolgono in Italia o all'estero;
b)
per la partecipazione dei componenti della Consulta ad incontri, convegni, seminari, riunioni e conferenze che si svolgono in Italia o all'estero;
c)
nei casi in cui i componenti della Consulta si recano in Italia o all'estero in rappresentanza della Consulta.
2.
Eventuali rimborsi spesa sono ammessi solo in via residuale su espressa autorizzazione del Presidente della Consulta sulla base dei criteri, modalità e limiti previsti dal disciplinare di cui all'articolo 4, comma 7.
3.
La competente struttura dell'Assemblea legislativa provvede altresì direttamente alle spese per l'organizzazione delle riunioni della Consulta e del suo comitato esecutivo e di eventuali altri incontri, convegni, seminari, riunioni e conferenze attinenti ai compiti della Consulta sia in Italia che all'estero.
4.
Le spese sostenute dal Presidente della Consulta e dal Vicepresidente eletto tra i Consiglieri regionali per la partecipazione alle sedute della Consulta e del suo comitato esecutivo, e per la partecipazione ad incontri, convegni, riunioni e conferenze, che si svolgano nella sede della Regione Emilia-Romagna o nel Comune di Bologna, sono coperte dal rimborso di cui all'articolo 8, commi 1 e 2,
della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea).
5.
Le spese di funzionamento della Consulta non possono eccedere gli stanziamenti indicati negli appositi capitoli del bilancio dell'Assemblea.
Art. 3
Invitati residenti all'estero e nel territorio nazionale
1.
Il Presidente della Consulta ed i Vicepresidenti, d'intesa tra loro, possono invitare persone esperte, o che comunque possano fornire un contributo utile alle attività della Consulta, a partecipare a singole sedute della Consulta medesima o del suo comitato esecutivo, nonché a partecipare ad incontri, convegni, seminari, riunioni e conferenze che si svolgono sia in Italia sia all'estero. Alla copertura delle spese per la partecipazione degli invitati si provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2.
Art. 4
Disciplina delle missioni
1.
Ai fini della presente legge, per missione si intende la partecipazione a tutte le attività indicate dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1.
2.
Ai fini della copertura delle spese ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, i consultori e gli invitati devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Consulta. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la missione è autorizzata dal Vicepresidente eletto tra i Consiglieri regionali.
3.
Il Presidente della Consulta, in ragione della sua carica istituzionale, può effettuare missioni dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza.
4.
Le missioni sono autorizzate dal luogo di residenza anagrafica dei consultori e degli invitati, ovvero dal luogo di residenza effettiva se ciò risulta più economico per le spese di viaggio di competenza dell'Assemblea legislativa, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
5.
Per il Presidente ed il Vicepresidente eletto tra i Consiglieri regionali, nel caso in cui vi sia la coincidenza di presenza nella sede della Regione Emilia-Romagna per l'attività legata alla carica consiliare e per l'invio in missione, l'inizio e il termine della missione sono considerati da Bologna e non dal luogo di residenza.
6.
Per i consultori che risiedono in Italia ma al di fuori del territorio regionale, si considera come residenza la sede in Emilia-Romagna dell'Ente o dell'associazione che li ha designati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere c), d) e g), della
legge regionale n. 5 del 2015.
7.
In allegato alla presente legge, è contenuto il disciplinare sui criteri e le modalità per lo svolgimento delle missioni e sui limiti di spesa.
Art. 5
Modifiche alla
legge regionale 27 maggio 2015, n. 5
1.
Al comma 2 dell'
articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015 le parole:
"almeno due volte"
sono sostituite dalle parole:
"fino a due volte".
2.
Al comma 2 dell'
articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015 sono soppresse le parole
"regolamento di cui al".
3.
Il comma 4 dell'
articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015 è sostituito dal seguente:
"4.
L'Assemblea legislativa, con legge, disciplina le spese per il funzionamento della Consulta.".
4.
Al comma 3 dell'
articolo 21 della legge regionale n. 5 del 2015 sono soppressi il secondo e il terzo periodo.
Art. 6
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Annessi: