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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 158 del 30 maggio 2016

Art. 48
1.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:
"2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:
a) fornire un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno;
b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.".

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