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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Capo II
Norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette
Art. 20
1.
Al comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF) sono soppresse le parole
"e dalle Province".
2.
Dopo il comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 è inserito il seguente:
"2 bis. Qualora le funzioni di cui al comma 1 siano affidate a più Unioni di Comuni contermini, la Regione ne assicura la gestione unitaria e, a tale fine, nella convenzione di cui al comma 2 regola i rapporti fra le Unioni ed individua l'Unione capofila. Nell'ambito di detta convenzione è, altresì, riconosciuto il ruolo dei Comuni nei quali insistono i beni di cui alla presente legge. L'affidamento in gestione di cui al presente comma può essere attuato anche per beni regionali di diversa provenienza, al fine di migliorare la gestione funzionale del complesso patrimoniale.".
3.
Al comma 4 dell' articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 sono soppresse le parole
"ed alle Province territorialmente interessate".
Art. 21
1.
Dopo il comma 1 dell' articolo 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), è inserito il seguente:
"1 bis. La Regione può concedere contributi ai Parchi nazionali ed agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità il cui territorio è ricompreso all'interno di una riserva Man and Biosphere (MAB) dell'Unesco ricadente nel territorio dell'Emilia-Romagna, al fine della realizzazione di progetti conformi ai rispettivi piani d'azione, nei limiti della disponibilità definita nel bilancio regionale di previsione.".
Art. 22
abrogato.

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