Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 01/08/2017 | ||
2. | 30/05/2016 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 20/05/2021
LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2007
Art. 46
Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2007
1.
Il comma 4 dell'
articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo) è sostituito dal seguente:
"4
La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'
articolo 60 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle Aziende sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano di intervento di cui al comma 2 del presente articolo.".
Art. 47
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007
1.
Il comma 1 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:
"1.
Ferma restando l'estensione del divieto di fumare nelle aree all'aperto e alle pertinenze esterne specificatamente individuate dall'
articolo 51, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad esse accedono, il divieto di fumare si applica in tutte le strutture sanitarie ed anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le Aziende sanitarie realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.".
2.
Al comma 3 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 le parole
"l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse."
sono sostituite dalle seguenti:
"l'obbligatorietà di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse. Per le medesime finalità e per prevenire tra i giovani l'esposizione al fumo passivo, la Regione promuove la tutela della salute dei minori attraverso azioni rivolte alle autorità locali territorialmente competenti per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.".
Art. 48
Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007
1.
Il comma 2 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:
"2.
Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:
a)
fornire un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal
decreto legislativo n. 81 del 2008;
b)
consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal
decreto legislativo n. 81 del 2008, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.".
Art. 49
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007
1.
Il comma 3 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:
"3.
In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ad emanare l'ordinanza-ingiunzione e ad irrogare le sanzioni è l'Azienda Unità sanitaria locale del luogo nel quale sono avvenute le violazioni delle disposizioni previste dalla presente legge.".
2.
Al comma 4 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 le parole
"ai sensi dell'articolo 18, comma 2"
sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis,";
3.
Dopo il comma 4 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 è inserito il seguente:
"4 bis.
In coerenza con le disposizioni previste al comma 2, per le fattispecie di cui all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter,
della legge n. 3 del 2003, qualora le infrazioni siano accertate dagli organi di polizia locale o dal personale delle Aziende Unità sanitarie locali, si applica la disciplina sul pagamento delle sanzioni e sulla devoluzione dei proventi di cui ai commi 3 e 4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128, sul divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché le disposizioni sulla devoluzione dei proventi delle relative sanzioni amministrative di cui al comma 4 del medesimo articolo.".