LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021 n. 19 L.R. 3 agosto 2022 n. 11 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Capo V
Norme finali
Art. 15
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3.
Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 16
(aggiunta lett. e bis) da art. 32 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere la ciclabilità. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a)
il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati in ambito urbano ed extraurbano;
b)
il grado di realizzazione della RCR;
c)
una dettagliata analisi in ordine allo stato manutentivo della RCR;
d)
i risultati ottenuti dall'incremento della mobilità ciclabile nei centri urbani, in termini di riduzione del tasso di motorizzazione con particolare riferimento ai veicoli a combustione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico nonché di sinistri e danni agli utenti della strada;
e)
lo stato di attuazione dell'integrazione modale bicicletta con il trasporto pubblico locale e regionale;
e bis)
impatto ambientale;
f)
la tipologia e la localizzazione degli interventi realizzati, i beneficiari dei contributi, le risorse programmate e concesse e la percentuale di contribuzione regionale;
g)
eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
2.
Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione della valutazione di cui al comma 1.
Art. 17
Disposizioni di prima applicazione
1.
In sede di prima applicazione della presente legge si assume come quadro previsionale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, la RCR oggetto del Protocollo di intesa tra la Regione e le province, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 1157 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa, tra Regione e province, e degli elaborati tecnici della Rete delle ciclovie regionali), e le reti extraurbane ed urbane pianificate e programmate a livello locale.