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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 175 del 23 giugno 2017

Art. 10
Controlli, decadenza e revoca
1. Le strutture individuate dal programma di cui all'articolo 6, comma 3, quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti sono deputate al controllo sulla corretta gestione degli stessi da parte dei beneficiari, secondo le modalità previste dagli atti stessi.
2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 3 nel periodo intercorrente fra il riconoscimento del contributo o dell'incentivo e la sua completa erogazione costituisce causa di decadenza dai contributi e dagli incentivi, con recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi del comma 4.
3. Il mancato adempimento, totale o parziale, degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce causa di revoca dei contributi o degli incentivi, con recupero degli importi eventualmente erogati ai sensi del comma 4.
4. In caso di revoca o decadenza dai contributi o dagli incentivi di cui alla presente legge il beneficiario deve restituire, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'atto di revoca, le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di erogazione e quella di adozione dell'atto, calcolati al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile.
5. Il CORECOM provvede alla rilevazione e alla messa a disposizione dei dati necessari per il controllo della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3.

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