LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11
SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 175 del 23 giugno 2017
Art. 14
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 di cui alla Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1 - Organi istituzionali - e Programma 11 - Altri servizi generali. Per gli oneri riferiti alla comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa si provvede nell'ambito delle risorse previste nel bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7 e 8 per l'esercizio finanziario 2017 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi del bilancio di previsione 2017-2019.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
4. Per gli esercizi successivi la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 .