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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

Art. 6

(aggiunto comma 3 bis da art. 5 L.R. 29 maggio 2020, n. 1)

Tipologia e programmazione degli interventi
1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, sono costituiti:
a) dalla concessione di contributi in conto capitale;
b) dalla concessione di contributi in conto interessi;
c) da prestazioni di garanzie per l'accesso al credito;
d) dagli incentivi per l'occupazione di cui all'articolo 7;
e) dall'erogazione di contributi per la vendita dei programmi di pubblicità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k);
f) da incentivi per il sostegno all'avvio d'imprese di giovani giornalisti di cui all'articolo 8.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono riconosciuti fino a esaurimento delle risorse agli stessi destinate dal programma annuale degli interventi da finanziare.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare e acquisito il parere del CORECOM, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare, che:
a) specifica, per ogni intervento, la tipologia di spese ammissibili e la misura massima di agevolazione in percentuale della spesa ammessa;
b) definisce, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 Sito esterno (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), le modalità e i termini di riconoscimento di contributi e incentivi;
c) definisce le modalità dei controlli di cui all'articolo 10;
d) individua i soggetti gestori delle procedure;
e) definisce i titoli di priorità per gli anni successivi conseguiti dalle imprese escluse dagli interventi di cui al comma 1 in ragione della mancanza di fondi.
3 bis. Per il superamento di situazioni di particolare crisi a seguito dell'emergenza Covid-19, ai soggetti di cui all'articolo 2, la Giunta regionale può concedere contributi straordinari, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, anche indipendentemente dalla programmazione di cui al comma 3, al fine di svolgere campagne di comunicazione istituzionale per la promozione delle politiche, degli interventi e dei servizi regionali. I contributi saranno condizionati alla messa a disposizione gratuita di spazi sui mass media per tale attività. Possono beneficiare dei contributi i soggetti di cui all'articolo 2, nonché le imprese editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro, purché operanti nell'ambito territoriale dell'Emilia-Romagna. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, con esclusivo riferimento al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), ed ai commi 3 e 4.
4. La Regione promuove protocolli d'intesa tra il sistema bancario regionale e il Fondo nazionale per l'editoria per favorire l'accesso tempestivo ai contributi del fondo.

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