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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

Art. 12
Clausola valutativa e rapporto sullo stato delle imprese d'informazione
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che contiene le seguenti informazioni:
a) le somme stanziate e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
b) il numero di domande presentate, accolte, finanziate ed i risultati ottenuti;
c) la modalità di svolgimento dei controlli ed i relativi esiti;
d) Il numero di imprese avviate grazie alle iniziative attivate in base all'articolo 8 della presente legge.
2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione sullo stato di attuazione della legge.
3. Con cadenza triennale l'Assemblea legislativa, d'intesa con il CORECOM, realizza un rapporto sullo stato delle imprese d'informazione emiliano-romagnole. Il rapporto distingue le imprese a seconda della dimensione e della distribuzione territoriale delle stesse e contiene, in particolare, informazioni su:
a) il numero d'imprese e la tipologia di servizio offerto;
b) il numero d'imprese che si sono costituite nel triennio di riferimento e quelle che hanno cessato l'attività;
c) il numero di addetti e la tipologia di contratto;
d) il fatturato distinto per tipologia di attività, con particolare riferimento alle entrate derivanti da pubblicità.
4. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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