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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge sono imprese dell'informazione operanti in ambito locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:
a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
c) emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;
d) stampa quotidiana cartacea;
e) testate giornalistiche online;
f) agenzie di stampa quotidiana;
g) stampa periodica regionale e locale.

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