LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11
SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(sostituita rubrica e abrogato comma 3 da art. 16 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)
Elenco di merito degli operatori economici nel settore dell'informazione locale
1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore dell'informazione locale.
2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e che dichiarino il proprio impegno a garantire lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 10.
3. abrogato.
4. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e organizzazione dell'elenco.
5. L'iscrizione nell'elenco può essere assunta quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.