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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

Art. 8
Sostegno all'avvio d'imprese di giovani giornalisti
1. La Regione favorisce la nascita d'imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, partecipate da giornalisti iscritti all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 Sito esterno che abbiano meno di trentacinque anni all'atto di costituzione dell'impresa.
2. Tali imprese devono operare in Emilia-Romagna e svolgere attività di:
a) produzione di contenuti e prodotti giornalistici e informativi per quotidiani e periodici, emittenti radiotelevisive, web tv e web radio, testate web;
b) ufficio stampa;
c) campagne di comunicazione;
d) consulenza editoriale.
3. Contestualmente alle attività indicate nel comma 2 tali imprese devono realizzare e gestire un portale dedicato all'informazione regionale e locale per una quota di almeno il 70 per cento dei suoi contenuti.

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