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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/05/2020
2. Testo Coordinato22/10/2018
3. Testo Coordinato18/07/2017
4. Testo Originale23/06/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2020

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

Art. 5
Ambiti oggetto d'intervento
1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, sono volti a sostenere:
a) l'innovazione tecnologica delle attrezzature e dei locali;
b) la conversione delle strumentazioni per la produzione di contenuti web;
c) la modernizzazione del sistema regionale di produzione, distribuzione e vendita della stampa locale, quotidiana e periodica;
d) gli abbonamenti alle agenzie di stampa per la fornitura alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line di un flusso informativo completo e costantemente aggiornato;
e) la produzione e la trasmissione di notiziari radiotelevisivi su base locale nonché di programmi specificatamente dedicati ai giovani;
f) iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia emiliano-romagnola, con anche una maggiore definizione e specializzazione dei palinsesti in tal senso;
g) progetti editoriali per la valorizzazione del giornalismo partecipativo (contenuti realizzati dai lettori e dagli utenti, blog, condivisione dati, web forum, tv di strada), con l'indispensabile ruolo di mediazione e verifica delle informazioni garantito dalla redazione e dai giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti, attraverso l'interattività garantita dalla rete e dai nuovi media in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti;
h) l'assunzione di personale giornalistico, tecnico, amministrativo e la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile;
i) la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti, giornalisti e personale tecnico, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
j) nell'ambito di fusioni di imprese e sinergie editoriali nonché reinternalizzazione di attività editoriali precedentemente esternalizzate che portino al consolidamento aziendale, all'uscita da situazioni di crisi, al rafforzamento delle quote di mercato, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro e a nuove assunzioni, l'innovazione tecnologica, la conversione delle strumentazioni, la modernizzazione dei processi lavorativi e della distribuzione del prodotto, l'assunzione e stabilizzazione di personale giornalistico e tecnico e la realizzazione di prodotti informativi e giornalistici originali;
k) il cofinanziamento della vendita alle medio-piccole imprese emiliano-romagnole di spazi pubblicitari a tariffe regolamentate e agevolate, a condizione che il loro utilizzo sia finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della regione.

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