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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 204 del 18 luglio 2017

Capo I
Commercio
Art. 12
Modifiche all'articolo 8 alla legge regionale n. 41 del 1997
1.
Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49) le parole
"legale ed"
sono soppresse.
Art. 13
Modifiche all'articolo 9 alla legge regionale n. 41 del 1997
1.
Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
"2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree dei Comuni montani ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna)"
Art. 14
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 e norma transitoria
1.
Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno) è aggiunta la seguente:
"c bis) non risulti iscritto al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, per omessa iscrizione a seguito dell'avvio dell'attività o per intervenuta cancellazione ad attività intrapresa.".
2. Le assenze effettuate nell'anno 2017 sui posteggi nei mercati e nelle fiere, oggetto di procedure selettive di riassegnazione, non vengono calcolate ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 12 del 1999.
Art. 15
Norme transitorie e modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 bis (Hobbisti) della legge regionale n. 12 del 1999, limitatamente all'anno 2017, con riferimento alla disciplina degli hobbisti sono previste le seguenti disposizioni transitorie:
a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi del medesimo articolo 7, comma 3, negli anni dal 2013 al 2016 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;
b) i tesserini rilasciati nell'anno 2016 conservano efficacia per tutto l'anno 2017, fino alla completa vidimazione degli spazi.
2. Il comma 13 ter dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 è abrogato.

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