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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 204 del 18 luglio 2017

Capo II
Turismo
Art. 16
Modifiche all'articolo 8 alla legge regionale n. 4 del 2016
1. Il punto 4) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è abrogato.
Art. 17
Modifiche all'articolo 12 alla legge regionale n. 4 del 2016
1.
Tra il comma 4 e il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è inserito il seguente:
"4 bis Le Destinazioni turistiche possono avvalersi mediante convenzione non onerosa del supporto da parte delle strutture della Regione per lo svolgimento delle attività di acquisizione e di gestione del personale e di beni e servizi, nonché dei relativi sistemi informativi.".
2.
Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 le parole
"dall'Assemblea"
sono sostituite dalle seguenti:
"dal Consiglio di amministrazione".

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