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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 204 del 18 luglio 2017

Capo IV
Disposizioni in materia di sale cinematografiche
Art. 28
1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico) è abrogato.
Art. 29
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
Art. 30
1.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:
"1. Per integrare le finalità della presente legge con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica la Regione emana indirizzi e direttive ai sensi dall'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), stabilendo, in particolare, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici.".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
Art. 31
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole
"dell'atto di programmazione"
sono sostituite dalle seguenti:
"degli indirizzi e delle direttive".
2.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole
"l'atto di programmazione"
sono sostituite dalle seguenti:
"gli indirizzi e le direttive".
Art. 32
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
3.
Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:
"7. "Conclusi i lavori, il soggetto interessato presenta al SUAP la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui all'articolo 23 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Nei casi in cui l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è condizionato all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUAP, unitamente alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, le relative istanze, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica all'avvio dell'attività.".
Art. 33
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole:
"decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 Sito esterno (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, le ristrutturazione e la conversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne di fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno)."
sono sostituite dalle seguenti:
"decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Sito esterno (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno).".
Art. 34
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
Art. 35
Disposizione transitoria
1. Gli indirizzi generali in materia di pianificazione territoriale, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali nonché le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici dettati col "Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2006, n. 12 e dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20" approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 71 del 28 febbraio 2012 rimangono validi fino all'emanazione degli indirizzi e direttive di cui all'articolo 4, ai sensi e con le procedure previste all'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

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