LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
BOLLETTINO UFFICIALE n. 204 del 18 luglio 2017
TITOLO IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Capo I
Società dell'informazione
Art. 36
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Dopo il comma 4 ter dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è aggiunto il seguente:
"4 quater. La società LEPIDA s.p.a. è autorizzata ad offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WIFI per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando, ai sensi del comma 4 ter, quale loro servizio tecnico; in tale caso non è richiesta l'identificazione personale degli utilizzatori ai sensi e per gli effetti di quanto è previsto dall'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 .".
Capo II
Struttura regionale di collegamento tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore
Art. 37
Istituzione di EUROPASS
1. Al fine di implementare le relazioni tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore agroalimentare e sanitario, la Regione Emilia-Romagna istituisce una struttura regionale di collegamento, denominata EUROPASS, per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) assistenza per l'instaurazione di rapporti di collaborazione tra EFSA e le Istituzioni, le Università, gli Istituti di ricerca, i laboratori pubblici e privati esistenti nel territorio regionale, per il trasferimento della conoscenza, ricerca e innovazione tecnologica nel campo della sicurezza alimentare e della valutazione del rischio finalizzati a migliorare il sistema dei controlli e la competitività del settore agro-alimentare regionale;
b) supporto allo sviluppo del World Food Research and Innovation Forum (WFR&IF) anche con il sostegno di EFSA;
c) supporto per la realizzazione, a livello regionale, di una rete d'informazione e divulgazione a servizio dei cittadini e delle imprese sulle attività, gli studi e i pareri sviluppati da EFSA;
d) supporto per lo sviluppo di progetti di divulgazione delle attività svolte da EFSA;
e) assistenza nella progettazione e predisposizione di attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica nel campo della sicurezza alimentare e della valutazione del rischio finalizzati a migliorare il sistema dei controlli e la competitività del settore agro-alimentare regionale;
f) conferimento di premi, borse di studio per tesi di dottorato, tesi di laurea magistrale e specialistica in ambito di sicurezza alimentare attraverso bandi di concorso.
2. La Regione Emilia-Romagna collabora con L'Università degli studi di Parma alle attività di EUROPASS, sulla base di apposita convenzione, in qualità di capofila e riferimento delle Università della Regione Emilia-Romagna, per quanto concerne il supporto tecnico-scientifico e operativo alla Regione nello sviluppare le attività di collaborazione con EFSA. Mediante la suddetta convenzione la Regione Emilia-Romagna può altresì affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 all'Università di Parma.
Art. 38
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 della presente legge la Regione fa fronte, per gli esercizi 2017-2019, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Capo III
Insediamento del DATA CENTER - Centro Europeo previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF)
Art. 39
DATA CENTER - Centro europeo previsioni meteorologiche a medio termine
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire l'insediamento del DATA CENTER del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), è autorizzata a mettere a disposizione del Governo italiano, a titolo gratuito, un'adeguata porzione del complesso immobiliare denominato "Ex Manifattura tabacchi", sito in Bologna, per la durata che sarà stabilità dall'accordo "di sede" che sarà stipulato tra il Governo italiano e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), con le relative possibilità di rinnovo e con le conseguenti modalità di gestione, anche in relazione ad eventuali ampliamenti.
2. A tal fine la Regione effettuerà la necessaria comunicazione preventiva al segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna, prevista dall'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
Art. 40
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2017
1.
Al comma 2 della legge regionale n. 11 del 23 giugno 2017 (Sostegno all'editoria locale), lettera a) punto 2, lettera b) punto 2, lettera c) punto 2, lettera d) punto 2, lettera e) punto 1, lettera f) punto 1, lettera g) punto 2 le parole:
"con contratto a tempo pieno"
sono soppresse. 2.
Al comma 2 della legge regionale n. 11 del 2017, lettera a) punto 2, lettera b) punto 2, lettera c) punto 2, lettera d) punto 2, lettera e) punto 1, lettera f) punto 1, lettera g) punto 2 le parole:
"a tempo pieno e"
sono soppresse.