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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 17 giugno 2019, n. 7

Capo III
Energia
Art. 18
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) le parole
"livelli regionale, provinciale e comunale"
sono sostituite dalle seguenti:
"livelli regionale e comunale".
2.
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2004 le parole
"La Regione, le Province ed i Comuni provvedono"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione ed i Comuni provvedono".
Art. 19
1.
Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2004 le parole
"fornisce alle Province e ai Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"fornisce ai Comuni".
Art. 20
1.
Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione, ai fini del comma 1, in collaborazione con ENEA ed altri enti pubblici o privati, identifica le azioni prioritarie tra tutte quelle possibili, sulla base dell'analisi costi-benefici.".
Art. 21
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"alla Regione ed alle Province interessate"
sono sostituite dalle seguenti:
"alla Regione, alle Province interessate ed all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
2.
Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"procedure di competenza provinciale di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica,"
sono sostituite dalle seguenti:
"procedure di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
Art. 22
1.
La rubrica dell'articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituita dalla seguente:
"Funzioni dell'Agenzia regionale per l'energia".
2.
Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Le funzioni di Agenzia per l'energia sono svolte dalla sezione competente per le funzioni amministrative in materia di energia dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 13 del 2015".
Art. 23
1.
Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"La Regione, le Province e i Comuni"
sono sostituite dalle parole
"La Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed i Comuni"
Art. 24
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della legge della legge regionale n. 26 del 2004 le parole
"su base provinciale e regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"su base regionale".
2. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge della legge regionale n. 26 del 2004 è abrogato.
3.
Al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"La Regione, d'intesa con le Province, specifica"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione specifica".
Art. 25
1.
Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), sono aggiunte le seguenti:
"g bis) autorizzazioni di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità inferiore a 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate;
g ter) tutte le autorizzazioni in materia di energia non riservate dall'ordinamento allo Stato o ai Comuni e loro Unioni.".
2.
Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure di valutazione ambientale, ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ad autorizzazione unica ambientale (AUA) l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Tale parere non è richiesto nei casi di rinnovi di titoli e autorizzazioni senza modifica delle opere o del programma lavori.".
Art. 26
1.
La rubrica dell'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017) è integrata alla fine dalle seguenti parole:
"ed energetica".
2.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016, dopo le parole
"le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali"
sono inserite le seguenti:
"ed energetiche".
Art. 27
Contributo ai Comuni dell'Emilia-Romagna territorialmente interessati da concessioni di nuove coltivazione d'idrocarburi
1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 Sito esterno (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), la Regione destina una quota dell'aliquota di cui all'articolo 20 del suddetto decreto, corrisposta dai titolari di concessioni di nuove coltivazioni di idrocarburi, ai Comuni dell'Emilia-Romagna nel cui territorio abbia sede l'attività di nuova coltivazione.
2. La quota di cui al comma 1 è quantificata nel 30 per cento del valore dell'aliquota di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996 Sito esterno. Tale quota è aggiuntiva rispetto a quella destinata ai Comuni dallo stesso articolo 20, comma 1.
3. Nell'ambito di ogni concessione, il trasferimento della quota di cui al comma 1 è limitato alle sole nuove coltivazioni assentite dal Ministero dello sviluppo economico ed entrate in produzione successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4. I Comuni beneficiari delle risorse le destinano allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, alla promozione di cultura e competenze diffuse sui temi dell'energia e dell'ambiente, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nonché ad interventi di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.

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