LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 15
COLLEGATO ALLA LEGGE COMUNITARIA REGIONALE 2017 - ABROGAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 11 DEL 2012, N. 2 DEL 2017 E N. 4 DEL 2017
BOLLETTINO UFFICIALE n. 205 del 18 luglio 2017
Art. 2
Abrogazioni
1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.
2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.