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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017, n. 25

Art. 39
Integrazione istituzionale in materia di ecosistema marino e zone costiere
1. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'esercizio integrato delle funzioni per la tutela dell'ecosistema marino e delle zone costiere attraverso il coordinamento dei soggetti del sistema regionale che agiscono a tale fine, in particolare l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) in relazione alle attività ad essa riconosciute dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) e dalla legge regionale n. 13 del 2015 e la Fondazione Centro Ricerche Marine, a cui la Regione partecipa per lo svolgimento delle attività di ricerca, studio, analisi e monitoraggio in materia.
2. Al fine di garantire l'esercizio coordinato delle attività di cui al comma 1, la Regione può sottoscrivere accordi e protocolli con i soggetti indicati nel medesimo comma.

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