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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017, n. 25

Capo I
Disposizioni relative alla forestazione
Art. 2
1.
L'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18, e 24 gennaio 1975 n. 6) è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Regolamento forestale regionale
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale in materia sono adottate le definizioni di bosco e di arboricoltura da legno di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001 Sito esterno.
2. Il regolamento forestale recante le prescrizioni di massima e polizia forestale (PMPF) disciplina sull'intero territorio regionale la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale di cui al comma 3 del presente articolo, individuando disposizioni specifiche per:
a) i territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
b) le aree a rischio di incendio boschivo in conformità con la legge 21 novembre 2000, n. 353 Sito esterno (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e in coerenza con il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
c) le aree protette e i siti della Rete natura 2000, per i quali apposite disposizioni del regolamento hanno il valore di misure di conservazione generali riguardo alle attività di cui al comma 3.
3. Il regolamento forestale stabilisce le norme tecniche delle attività di seguito elencate:
a) gestione dei boschi e delle aree ad essi assimilate ai sensi della normativa statale;
b) coltivazione dei castagneti da frutto;
c) arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve, tartufaie coltivate e tutte le aree oggetto di interventi di imboschimento realizzati con finanziamento pubblico ancorché non rientranti nella definizione di bosco;
d) gestione di siepi e formazioni vegetali lineari, dei terreni arbustati, di sistemi agroforestali funzionali al ripristino di spazi aperti in abbandono a seguito della colonizzazione spontanea da parte di specie forestali;
e) gestione dei terreni saldi, dei terreni pascolivi, e dei terreni agricoli limitatamente ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto legislativo n. 3267 del 1923;
f) comportamenti a rischio di incendio boschivo nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle relative aree limitrofe ai sensi della legge n. 353 del 2000 Sito esterno;
g) uso dei mezzi motorizzati nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, nonché nelle piste e strade forestali, nelle strade poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri;
h) produzione di legno e prodotti da esso derivati da terreni con vegetazione forestale, ancorché non compresi nella definizione giuridica di bosco anche per difetto di superficie.
4. Il regolamento forestale individua gli interventi forestali e le altre attività soggetti ad autorizzazione e quelli soggetti a comunicazione.
5. La gestione delle procedure autorizzative, da parte degli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), è effettuata mediante un sistema telematico regionale la cui regolamentazione è disciplinata con atti della Giunta regionale. Gli enti competenti, ai fini dell'utilizzo dell'applicativo, devono offrire il supporto tecnico a tutti i cittadini e alle imprese operanti sul territorio regionale che ne fanno richiesta.
6. Gli interventi selvicolturali eseguiti in conformità al regolamento forestale sono riconducibili ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno).
7. Gli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 possono integrare le prescrizioni del regolamento forestale, attraverso i propri regolamenti di settore o le misure di conservazione sito specifiche o i piani di gestione dei siti, quando sia dimostrato che le stesse risultino insufficienti per la tutela dei territori interessati e di particolari habitat e specie presenti.
8. La presente legge e il regolamento forestale di cui al presente articolo costituiscono in ambito regionale i riferimenti normativi a supporto dell'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati limitatamente alla parte relativa alla materia forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità. Il sistema telematico regionale di cui al comma 5 costituisce uno strumento di supporto all'applicazione del medesimo regolamento relativamente all'applicazione delle regole sulla tracciabilità e sulla dovuta diligenza degli operatori del settore.".
Art. 3
1.
L'articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981 è sostituito dal seguente:
"Art.15
Vigilanza e sanzioni
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento forestale e dalla legge n. 353 del 2000 Sito esterno, spettanti agli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 13 del 2015, la Regione promuove le forme di collaborazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) con l'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle relative competenze in materia di tutela forestale e ambientale, e con gli altri soggetti preposti dalla legge, nel rispetto della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Analoghe forme di collaborazione, per le medesime finalità, possono essere attivate dagli enti competenti in materia forestale e dagli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
2. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento forestale di cui all'articolo 13 della presente legge si applicano, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 euro a 100,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, in caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento relative all'allestimento e sgombero delle tagliate;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci volte il valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione o comunicazione o in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale, dagli strumenti di pianificazione, dal progetto approvato o dalle prescrizioni imposte dall'ente competente ovvero delle piante sradicate, o danneggiate nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale di cui all'articolo 13 della presente legge;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri lineari, con un minimo di 100,00 euro per l'apertura di vie di esbosco terrestri o aeree in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale o per il mancato ripristino della viabilità permanente danneggiata a causa del trasporto del legname esboscato;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro per il transito non autorizzato o in difformità della autorizzazione rilasciata nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, sulle piste forestali, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nei terreni agrari e negli altri ambiti di interesse forestale;
e) la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro per violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d).
3. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi o di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato, ove possibile. In caso di inadempimento a tale obbligo e di inottemperanza all'ordinanza di ripristino emessa dagli enti competenti, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.
4. Restano ferme le disposizioni relative al danno ambientale previste dalla normativa statale.".
Art. 4
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento forestale recante le PMPF in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.
2. Le sanzioni di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, si applicano alle violazioni accertate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento forestale. Fino a tale data si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).
3. I terreni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano rimboschiti da almeno cinque anni per effetto di atti di occupazione temporanea o di sottomissione di cui al regio decreto legislativo n. 3267 del 1923 sono riconsegnati, dagli enti che ne erano entrati in possesso o da quelli ad essi succeduti nell'esercizio delle funzioni, ai legittimi proprietari.
4. Gli articoli 6, 7, 11 e 14 della legge regionale n. 30 del 1981 sono abrogati.

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