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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 19

ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019

Art.13
Cofinanziamento contratti di sviluppo
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a cofinanziare i contratti di sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico (Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 Sito esterno), nella misura massima del 5 per cento.
2. A tal fine sono disposte, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e innovazione, le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) esercizio 2017 euro 30.000,00;
b) esercizio 2018 euro 100.000,00;
c) esercizio 2019 euro 100.000,00.
3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per il cofinanziamento delle attività di cui al comma 1.

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