LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 2
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2012
1.
L'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Funzioni
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e delle attività ad esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.
2. A tal fine la Regione provvede in particolare:
a) alla programmazione, pianificazione e promozione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse;
b) alla promozione e attuazione di progetti di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;
c) alla realizzazione di attività di promozione dei prodotti ittici, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative;
d) al sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura."