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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 15

Art. 15
1.
L'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
Sistema informativo
1. La Regione istituisce il Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di seguito denominato sistema.
2. Al sistema partecipano la Regione, le associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 e i soggetti preposti alla vigilanza, per le finalità istituzionali previste dalla presente legge e nei limiti delle competenze di ciascun soggetto.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di disciplina del sistema, le modalità di partecipazione e i ruoli che i soggetti di cui al comma 2 avranno all'interno del sistema.
4. La base dati del sistema appartiene alla Regione Emilia-Romagna, la quale può comunicare i dati personali relativi ai soggetti titolari delle licenze di cui al comma 1 ai soggetti pubblici o privati di cui al comma 2, coinvolti nella gestione del sistema.
5. I dati personali oggetto di comunicazione ai soggetti di cui al comma 4 sono i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti titolari delle licenze di pesca sportiva.
6. Le modalità di accesso alla base informativa sono definite da apposito provvedimento."

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