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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 15

Art. 16
1.
L'articolo 17 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura
1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2008 Sito esterno e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali, previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente.
2. Le specie allevabili sono esclusivamente quelle autoctone ovvero quelle individuate secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2 e possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca."

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