LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 2
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Introduzione dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 11 del 2012
1.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2012 è inserito il seguente:
"Art. 3 bis
Strumenti di programmazione e gestione
1. Sono strumenti di programmazione e gestione:
a) la Carta ittica regionale e le zone ittiche omogenee;
b) il Piano ittico regionale;
c) il Programma ittico regionale;
d) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione ittica delle aree protette nazionali, regionali ed interregionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000)."