LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 2
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2012
1.
L'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
Cattura di anfibi e crostacei
1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale è vietata la cattura di anfibi e crostacei autoctoni di acqua dolce.
2. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi consentiti.
3. L'allevamento di anfibi e crostacei per scopi alimentari è considerato attività di acquacoltura ai sensi dell'articolo 17."