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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 15

Art. 26

(modificato comma 2 da art. 3 L.R. 18 luglio 2017, n. 15)

Disposizioni finali
1. Tutte le autorizzazioni rilasciate dalle province e dalla Città metropolitana di Bologna conservano validità fino alla loro naturale scadenza.
2. In considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e del subentro nelle funzioni da parte della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 11 del 2012, nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 - Caccia e pesca, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.

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