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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 15

Art. 3
1.
L'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee
1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'articolo 26, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione della Carta ittica, in particolare, mediante:
a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
b) la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alla normativa dell'Unione europea vigente in materia, compresa quella volta a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
c) la realizzazione di progetti volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica;
e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura.
2. Il Piano ittico regionale ha durata quinquennale e costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione del Programma ittico regionale di cui all'articolo 5.
3. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni biogenetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.
4. La Carta ittica regionale è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti, tenuto conto anche delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.
5. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui al comma 3, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.
6. Le diverse zone di cui al comma 5 sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:
a) zona "A": specie ittiche delle acque interne, specie marine, presenti nelle acque salmastre e nel corso del fiume Po;
b) zona "B": ciprinidi ed esocidi in particolare tinca (Tinca tinca), carpa (Cyprinus carpio), luccio (Esox cisalpinus sin. Esox flaviae) ed altre;
c) zona "C": ciprinidi ed in particolare cavedano (Squalius squalus sin. Leuciscus cephalus), barbo (Barbus plebejus), lasca (Chondrostoma genei sin. Chondrostoma toxostoma) ed altre;
d) zona "D": salmonidi, ed in particolare trota (Salmo trutta diverse varietà)."

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