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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2017, n. 20

DISPOSIZIONI PER LA RIDEFINIZIONE, SEMPLIFICAZIONE E ARMONIZZAZIONE DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE ALLA CONCERTAZIONE REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 281 del 19 ottobre 2017

Art. 3
Osservatorio regionale del Terzo settore
1. È istituito l'Osservatorio regionale del Terzo settore quale sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 2, composto da rappresentati dei soggetti del Terzo settore, quali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto stabilisce:
a) la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1;
b) l'eventuale integrazione della composizione dell'Osservatorio con rappresentanti di ulteriori soggetti del Terzo settore;
c) le forme di raccordo e confronto tra l'Osservatorio e la stessa Conferenza regionale del Terzo settore.
3. L'Osservatorio, organo consultivo a supporto delle attività della Conferenza del Terzo settore, assolve alle seguenti funzioni:
a) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto attento con le realtà associative di base;
b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al Terzo settore, nonché raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività dello stesso Terzo settore;
c) proporre alla Conferenza del Terzo settore, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del Terzo settore, anche in collaborazione con gli enti locali;
d adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di monitoraggio e di verifica in materia di Terzo settore.
4. La partecipazione all'Osservatorio regionale del Terzo settore non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa a carico della Regione Emilia-Romagna.

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