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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 3

VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto, promuove e valorizza le associazioni e le manifestazioni di rievocazione storica locali, di seguito denominate manifestazioni storiche, riconoscendone il ruolo di promozione culturale, di conoscenza storica del territorio, di sviluppo di forme di turismo compatibile, di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo e dispone misure di sostegno e di promozione a loro favore.
2. La Regione Emilia-Romagna collabora con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati per il coinvolgimento delle associazioni e dei soggetti organizzatori delle manifestazioni storiche, quali fondamentali rappresentanti del territorio regionale in Italia e nel mondo.
3. La Regione Emilia-Romagna valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:
a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;
b) la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi e musiche, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
c) la promozione dei territori sede delle manifestazioni storiche;
d) l'aggregazione e la coesione sociale;
e) il coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo all'apprendimento scolastico.
Art. 2
Definizioni
1. Le associazioni di rievocazione storica, che possono identificarsi fra l'altro in contrade, borghi, rioni e sestieri, hanno per finalità statutaria la conservazione della memoria storica del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante molteplici forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività ed eventi storici, fra cui:
a) l'arte della bandiera;
b) l'arte del tiro con l'arco e la balestra;
c) la musica;
d) la danza;
e) il costume;
f) le arti militari e le battaglie;
g) i palii, i giochi, i tornei, le giostre e le quintane;
h) gli sport della tradizione.
2. Le manifestazioni storiche consistono in rappresentazioni:
a) rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
b) che ripropongono usi, costumi e tradizioni propri dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale.
Art. 3
Elenco regionale
1. È istituito presso l'assessorato competente l'elenco delle associazioni di rievocazione storica di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 esclusivamente le associazioni già inserite nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).
3. La domanda per ottenere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto da cui devono risultare le finalità di cui all'articolo 2, comma 1;
b) relazione sul periodo storico di riferimento e sulle attività svolte;
c) documentazione fotografica delle attività svolte;
d) bilancio dei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
4. L' elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna ed è tenuto costantemente aggiornato.
Art. 4
Calendario annuale delle manifestazioni storiche e logo identificativo
1. Secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), la Giunta regionale approva il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 3, comma 1 e relativo all'anno successivo.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 possono essere contraddistinte, nelle proprie attività promozionali, da un logo identificativo recante la dicitura "Manifestazione storica della Regione Emilia-Romagna".
3. Requisito per la menzione nel calendario di cui al comma 1 è la regolarità dello svolgimento della manifestazione, secondo la periodicità che la contraddistingue, da almeno dieci anni.
4. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione dalla Regione Emilia-Romagna, sia attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sia nell'ambito delle proprie attività ordinarie di comunicazione.
Art. 5
Competenze della Giunta
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta, previo parere della competente commissione assembleare, con proprio atto definisce:
a) le modalità d'iscrizione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1;
b) la grafica e le modalità per l'autorizzazione e la revoca all'uso del logo di cui all'articolo 4, comma 2;
c) le modalità e criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
d) le modalità e i criteri per l'approvazione del calendario di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'atto di cui al comma 1 disciplina altresì ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione della presente legge.
Art. 6

(modificato comma 1 da art. 23 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale
1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto, da parte delle associazioni, delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3 sono svolte dal dirigente regionale competente, che può avvalersi della collaborazione, a titolo non oneroso, dell'Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche (AERRS) o di analoghe strutture associative delle associazioni di rievocazione storica.
2. La verifica della sopravvenuta mancanza delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3 comporta la revoca dell'iscrizione.
Art. 7
Concessione contributi
1. La Regione, con proprio bando, concede contributi per concorrere all'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel calendario di cui all'articolo 4, comma 1, anche valorizzando le iniziative che realizzano sia circuiti fra manifestazioni storiche d'interesse locale, sia le manifestazioni che coinvolgano città europee con le loro tradizioni e culture.
2. La Regione, con proprio bando, concede contributi per progetti di conservazione, restauro e integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica, che siano presentati, anche in forma associata, dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 8
Norma di rinvio
1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione delle manifestazioni storiche di cui all'articolo 2 si applica la disciplina di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 2017, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 - 2019. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2017 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Art. 10
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) numero e dislocazione geografica delle associazioni iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 3, finanziamenti a queste erogati ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e progetti con essi supportati;
b) numero e dislocazione geografica delle manifestazioni storiche inserite nel calendario annuale di cui all'articolo 4 e finanziamenti a queste erogati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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