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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 3

VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto, promuove e valorizza le associazioni e le manifestazioni di rievocazione storica locali, di seguito denominate manifestazioni storiche, riconoscendone il ruolo di promozione culturale, di conoscenza storica del territorio, di sviluppo di forme di turismo compatibile, di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo e dispone misure di sostegno e di promozione a loro favore.
2. La Regione Emilia-Romagna collabora con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati per il coinvolgimento delle associazioni e dei soggetti organizzatori delle manifestazioni storiche, quali fondamentali rappresentanti del territorio regionale in Italia e nel mondo.
3. La Regione Emilia-Romagna valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:
a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;
b) la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi e musiche, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
c) la promozione dei territori sede delle manifestazioni storiche;
d) l'aggregazione e la coesione sociale;
e) il coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo all'apprendimento scolastico.

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