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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 3

VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 2
Definizioni
1. Le associazioni di rievocazione storica, che possono identificarsi fra l'altro in contrade, borghi, rioni e sestieri, hanno per finalità statutaria la conservazione della memoria storica del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante molteplici forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività ed eventi storici, fra cui:
a) l'arte della bandiera;
b) l'arte del tiro con l'arco e la balestra;
c) la musica;
d) la danza;
e) il costume;
f) le arti militari e le battaglie;
g) i palii, i giochi, i tornei, le giostre e le quintane;
h) gli sport della tradizione.
2. Le manifestazioni storiche consistono in rappresentazioni:
a) rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
b) che ripropongono usi, costumi e tradizioni propri dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale.

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