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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 3

VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 3
Elenco regionale
1. È istituito presso l'assessorato competente l'elenco delle associazioni di rievocazione storica di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 esclusivamente le associazioni già inserite nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).
3. La domanda per ottenere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto da cui devono risultare le finalità di cui all'articolo 2, comma 1;
b) relazione sul periodo storico di riferimento e sulle attività svolte;
c) documentazione fotografica delle attività svolte;
d) bilancio dei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
4. L' elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna ed è tenuto costantemente aggiornato.

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