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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2017, n. 4

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 79 del 27 marzo 2017

Art. 12
Misure per l'educazione ai consumi
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, concede contributi alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al Registro di cui all'articolo 2, per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, per l'informazione e l'educazione al consumo consapevole, anche finalizzate ad un uso informato degli strumenti finanziari e alla gestione responsabile del denaro e del risparmio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ivi compresa la conciliazione, nonché per l'assistenza fornita attraverso i propri sportelli sul territorio.
2. La Giunta regionale stabilisce, di norma annualmente, criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La Giunta regionale prevede annualmente la concessione di contributi per le finalità di cui al presente articolo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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