LEGGE REGIONALE 27 marzo 2017, n. 4
NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2022, n. 9Art. 1
Finalità
1.
Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali e non professionali di beni e servizi.
2.
In armonia con quanto disposto dall'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dal
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'
articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ), la Regione persegue un elevato livello di protezione dei consumatori, quali soggetti deboli del mercato, e si adopera per la rimozione delle diseguaglianze di fatto che tale situazione comporta.
3.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna sostiene e riconosce la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi, tutela i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti, sostenendo e valorizzando a tal fine, attraverso la presente legge, le associazioni operanti sul territorio regionale.
4.
La Regione adotta il metodo della consultazione delle associazioni di cui all'articolo 2 in tutte le materie riguardanti i consumatori e gli utenti.
5.
In particolare, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
a)
un'efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;
b)
un'efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici e giuridici del consumatore e dell'utente;
c)
la promozione e l'attuazione di iniziative tese all'informazione e alla educazione del consumatore e dell'utente;
d)
la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo le forme di associazionismo libero e volontario che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione;
e)
la regolamentazione delle attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale in particolare a tutela della concorrenza, al fine di migliorare e promuovere la trasparenza e la concorrenza nell'economia di mercato, favorire la qualità dei prodotti e valorizzare l'utilità sociale nello svolgimento dell'attività di impresa;
f)
la promozione dell'adozione di codici di condotta di cui all'articolo 27-bis del Codice del consumo;
g)
la promozione di pratiche di consumo prioritariamente orientate al rispetto di valori ambientali ed etici, oltre che di sostegno a soggetti in condizione di fragilità;
h)
la promozione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro.