LEGGE REGIONALE 27 marzo 2017, n. 4
NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2022, n. 9Art. 10
Provvedimenti per il contenimento dei prezzi
1.
La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di intese e protocolli tra le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 2 e quelle imprenditoriali, volte a sostenere iniziative contro il carovita ed in difesa del potere di acquisto delle famiglie, specialmente a minore reddito e soggette a rischio di emarginazione, anche attraverso l'organizzazione di panieri di beni di largo consumo a prezzi contenuti.