LEGGE REGIONALE 27 marzo 2017, n. 4
NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2022, n. 9Art. 11
Piano di attività
1.
L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, approva il Piano di attività biennale, aggiornabile annualmente, nel quale sono definite le risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento.
2.
Le modalità di definizione del Piano di attività biennale sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.