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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 marzo 2017, n. 4

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 15

L.R. 28 luglio 2022, n. 9

Art. 6
Qualità dei servizi pubblici
1. La Regione favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, il rispetto e l'applicazione delle disposizioni e dei principi di cui al comma 461 dell' articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).
2. Al fine di promuovere l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza ed economicità, le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 2, singolarmente od attraverso il Comitato di cui all'articolo 4, possono:
a) presentare studi e formulare proposte, sulla base dei documenti acquisiti, al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici, anche attraverso metodologie e indicatori che ne misurano la loro effettiva qualità;
b) proporre ai gestori ed all'ente concedente la revisione della Carta dei servizi o sollecitarne l'adozione ove mancante.

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