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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2017, n. 7

MISURE DI RIDUZIONE DELLA SPESA E DESTINAZIONE DEI RISPARMI IN CONTINUITÀ CON LA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2015, N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE n. 133 dell' 11 maggio 2017

Capo II
Disposizioni transitorie e finali
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Rispetto alle erogazioni del vitalizio sospese alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del previgente comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995 e del relativo regolamento attuativo dell'Ufficio di Presidenza, la sospensione prosegue senza soluzione di continuità se la causa di sospensione è contenuta all'interno dell'elencazione del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995, come modificato dalla presente legge.
Art. 8
Applicazione ai componenti della Giunta regionale
1. Ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 17 (Disposizioni in materia di indennità agli assessori della Giunta regionale non consiglieri regionali), le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e al sottosegretario, ivi inclusi quelli che non abbiano rivestito la carica di consigliere regionale.

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